Non sono presenti avvisi
3.1.a Gestori del Servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa - 95039 - Trecastagni (CT)
cleanup.amministrazione@gmail.com
C.da Porticatazzo - 95040 - Motta Sant'Anastasia (CT)
urbanistica@comune.trecastagni.ct.it
Piazza Marconi - 95039 - Trecastagni (CT)
3.1.c Modulistica Reclami
La richiesta può essere presentata al comune:
- via PEC: protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
- posta ordinaria a Comune Trecastagni - Ufficio Tributi - Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa - 95039 - Trecastagni (CT)
- presentandosi direttamente allo Sportello del contibuente aperto con i seguenti orari:
ORARIO DI APERTURA SPORTELLO UFFICIO TRIBUTI
Martedì 09:00 - 12:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Mercoledì 16:00 - 18:00
Lunedì: Umido
Martedì: Plastica - Vetro - Alluminio
Mercoledì: Carta e Cartone
Giovedì: Umido
Venerdì: Indifferenziato
Sabato: Umido
Per i dettagli scaricare il calendario
Versione PDF scaricabile del calendario:
Calendario per la raccolta dei rifiuti utenze commerciali:
Lunedì: Umido - Carta e Cartone
Martedì: Umido - Plastica - Vetro - Alluminio
Mercoledì: Umido - Carta e Cartone
Giovedì: Umido - Plastica - Vetro - Alluminio
Venerdì: Umido - Indifferenziato
Sabato: Umido - Plastica - Vetro - Alluminio - Carta e Cartone
Per i dettagli scaricare il calendario
Versione PDF scaricabile del calendario:
Calendario per la raccolta dei rifiuti porta a porta utenze commerciali
Si riporta di seguito il MATERIALE INFORMATIVO per:
- la RACCOLTA della CARTA
- la RACCOLTA della PLASTICA
- la RACCOLTA del VETRO
- la RACCOLTA dell'UMIDO
Anno | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) |
2018 | 2.301,815 | 5.471,247 | 42,07 |
2017 | 2.037,448 | 5.385,748 | 37,83 |
2016 | 1.410,052 | 5.533,252 | 25,48 |
Note:
Per uno o più anni il dato di produzione e raccolta differenziata si riferisce ad un'aggregazione di comuni. I comuni appartenenti all'aggregazione sono: anno 2012: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea. NB: nel caso di aggregazione la popolazione riportata in tabella si riferisce alla somma degli abitanti dei Comuni ad essa appartenenti. |
Andamento della percentuale di raccolta differenziata
Andamento della produzione totale e della RD
Andamento del pro capite di produzione e RD
Ripartizione percentuale della RD per frazione
Ripartizione del pro capite di RD per frazione
DOMESTICA |
|
NON DOMESTICA |
Distributori carburanti, impianti sportivi Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 243, calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,061389
Tariffa variabile: € 1,254172
Quota fissa: € 1,061389 * 100 (365/365) = € 106,1389
Quota variabile: € 1,254172 * 100 (365/365) = € 125,4172
Totale imposta: € 106,1389 + € 125,4172 = € 231,5561
Totale: € 231,5561 + 5,00% = € 243,133905
|
Si allega il volantino informativo nel quale sono esposte le tariffe applicate per l'anno 2019 confermate anche per l'anno 2020.
Martedì 09:00 - 12:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Mercoledì 16:00 - 18:00
E' possibile contattare il personale addetto al servizio anche:
- telefonicamente al numero 0956782433/420
- via Pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
Per conoscere le riduzioni applicate dal comune verificare il regolamento comunale dall'art. 20 all'art. 25 .
ART. 20
ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona
servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani
e assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra
essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari, nonché le utenze interessate
da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada
pubblica, escludendo, quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da
applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella
zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con
la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall’anno
successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato o avvieranno il compostaggio dei propri scarti organici
ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% per la sola quota
variabile.
La riduzione è subordinata:
a) al possesso dell’orto e/o di appezzamento di terreno coltivato non inferiore a mq 50, di pertinenza
dell’immobile soggetto alla TARI;
b) alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in
modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante il possesso dell’acquisto dell’apposito
contenitore (fattura, scontrino, documentazione fotografica ecc.) che dovrà essere posizionato il più
distante possibile dai confini della proprietà con in minimo di 3 metri, al fine di non arrecare
nocumento ai vicini e/o passanti. La riduzione decorre dal mese successivo alla presentazione
dell’apposita istanza ovvero dall’anno successivo qualora l’istanza sia presentata successivamente
all’emissione dell’avviso di pagamento dell’anno di competenza. L’istanza dovrà essere rinnovata, a
pena di decadenza entro e non oltre il 1° bimestre solare dell’anno di competenza;
c) all’impegno del richiedente a praticare l’attività di compostaggio in via continuativa per tutto il
corso dell’anno solare, garantendo di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e
la frazione organica dei rifiuti biodegradabile umida;
d) di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati da personale incaricato dal Comune sull’effettiva
pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo.
In caso di impedimento all’accesso, o in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo
della compostiera, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l’intero anno. Tale revoca
verrà applicata d’ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra
previsti.
ART. 22
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti
diversi dal gestore del servizio comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze non
domestiche, con riferimento alla singola utenza:
a) nel caso di avvio al recupero di una quantità di rifiuti assimilati di almeno 500 Kg e fino a
5000 Kg, è ridotta del 5%:
b) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra 5000 Kg
ed 50.000 Kg, è ridotta del 10%:
c) nel caso di avvio al recupero di una quantità di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 Kg, è
ridotta del 15%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sul rifiuto dovuto
per l’ annualità successiva o, ina caso di cessazione dell’utenza, nel corso dell’anno, con
rimborso delle somme versate corrispondenti all’ammontare della riduzione, a seguito di
presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l’indicazione
della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero attraverso la produzione, in allegato alla
dichiarazione dell’effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla
dichiarazione, della seguente documentazione:
a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l’attività di recupero;
b) copia del registro di carico e scarico:
c) copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.
3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovar applicazione; in caso di cessazione dell’utenza la dichiarazione e la documentazione devono
essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della
documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo in parte della
documentazione richiesta o qualora la documentazione non risulti idonea a dimostrare
l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo
applicazione.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza
pagata nel caso di incapienza.
6. In ragione dell’emergenza COVID-19 e degli sviluppi normativi ad essa correlati, con apposita
deliberazione del Consiglio comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione
della riduzione ai fini Tari da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile
minore produzione di rifiuti, tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità di Regolazione
ARERA.
ART. 23
RIDUZIONI TARIFFARIE
1. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti
ipotesi:
a) abitazioni con unico occupante residente ultrasettantenne: riduzione del 20%;
b) unica abitazione posseduta nel territorio comunale tenuta a disposizione per uso stagionale o
altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 5%;
c) altre utenze domestiche, diverse dall’abitazione di residenza o di quella di cui alla lettera b) del
presente articolo, possedute nel territorio comunale, tenute a disposizione per uso stagionale o altro
uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
d) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
ma ricorrente: riduzione del 10%;
e) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero: riduzione del 20%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono
dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla
dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la
stessa decorrenza della dichiarazione.
3. In applicazione di quanto disposto dall’art. 9 bis, commi 2 del D.L. 47/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge 80/2014, la TARI è ridotta di 2/3 ad una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
ART. 24
ATRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
Il Comune, può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale (esenzioni) o parziale (agevolazioni)
della tariffa nei seguenti casi:
a) utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed
individuate ( anche per categorie) con apposito atto comunale da adottarsi entro il termine di
approvazione del Bilancio di previsione annuale ( quali, a titolo d’esempio, i nullatenenti e
coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, le categorie di utenze da
agevolare sulla base del sistema ISEE e i titolari esclusivamente di pensione sociale o di
minimo erogato dall’INPS, persone o nuclei assistiti dal SIMAP, (soggetti diversamente abili);
b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere
agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo si esempio, i nuclei composti
esclusivamente da ultrasessantacinquenni o nuclei familiari composti da almeno cinque
componenti.
2. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni, a seguito di istruttoria dall’Ufficio servizi
sociali che accerta i requisiti, sarà stabilita dall’Amministrazione con proprio atto da
comunicare all’interessato.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente
e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta.
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
5. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie
agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sula base del
proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall’autorità ARERA.
6. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 57-bis
del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii.
ART. 25
CUMULO DI RIDUZIONI
2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al
massimo solo di 1 (una), scelte tra quelle più favorevoli.
Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva
Modello di pagamento | Costo commissione |
Modello Semplificato F24 |
€ Gratuito |
Rate di scadenza TARI 2020 Comune di Trecastagni:
RATA UNICA | 30/10/2020 |
PRIMA RATA | 30/09/2020 |
SECONDA RATA | 30/10/2020 |
TERZA RATA | 30/11/2020 |
QUARTA RATA | 16/12/2020 |
Sarà cura del personale addetto all'Ufficio Tributi elaborare e trasmettere gli avvisi per il pagamento della TARI nei confronti di tutti i soggetti che risultano iscritti e che non si sono cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.
Si ricorda che è necessario presentare una apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'occupazione o detenzione dell'immobile, all'Ufficio Tributi utilizzando la modulistica di seguito riportata che resterà valida fino alla presentazione di una nuova dichiarazione di variazione o cessazione dell'occupazione/detenzione dell'immobile.
Per le PERSONE FISICHE che utilizzano l'immobile come UTENZA DOMESTICA deve essere presentata dichiarazione presso l'ufficio tributi.
La tariffa viene calcolata sulla base del numero dei componenti del nucleo familglliare.
Nel caso in cui l'immobile sia privo di arredi e allacci alle utenze oppure inagibile/in ristrutturazione, può essere presentata la dichiarazione per la cancellazione
Invitiamo, pertanto, a presentare regolare denuncia utilizzando i modelli indicati, trasmettendoli:
- a mezzo posta ordinaria indirizzata al Settore Tributi Comune di Trecastagni - Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa - 95039 - Trecastagni (CT)
- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
- presentandosi direttamente allo sportello "Ufficio Tributi" presso il Palazzo Comunale ai seguenti orari:
ORARIO DI APERTURA UFFICIO TRIBUTI
Martedì 09:00 - 12:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Mercoledì 16:00 - 18:00
Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà con avviso d'accertamento, applicando la sanzione prevista dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, il mancato pagamento dell'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, invitiamo, pertanto, a presentare comunicazione utilizzando i modelli indicati, trasmettendoli:
- a mezzo posta ordinaria indirizzata al Settore Tributi Comune di Trecastagni - Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa - 95039 - Trecastagni (CT)
- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
- presentandosi direttamente allo sportello "Ufficio Tributi" presso il Palazzo Comunale ai seguenti orari:
ORARIO DI APERTURA UFFICIO TRIBUTI
Martedì 09:00 - 12:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Mercoledì 16:00 - 18:00
Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico del presente atto, occorre trasmettere la richiesta di cui al file sotto riportato.
Le comunicazioni possono essere trasmesse:
- a mezzo posta ordinaria indirizzata al Settore Tributi Comune di Trecastagni -
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa - 95039 - Trecastagni (CT)
- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
- presentandosi direttamente allo sportello "Ufficio Tributi" presso il Palazzo Comunale ai seguenti orari:
ORARIO DI APERTURA UFFICIO TRIBUTI
Martedì 09:00 - 12:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Mercoledì 16:00 - 18:00
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti